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Qualificazione del «mutuo solutorio» verso la probabile risposta definitiva delle Sezioni Unite

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 luglio 2024

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Con l’ordinanza interlocutoria n. 18903, depositata ieri, la  Cassazione ha disposto la rimessione degli atti di causa alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la risoluzione di un contrasto interpretativo registratosi, in seno alle sezioni semplici, circa la qualificazione del c.d. “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante.

Allo stato, la questione vede, infatti, scontrarsi:
- un primo orientamento incline a ritenere che il mutuo solutorio non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr., tra le tante, Cass. 25 luglio 2022 n. 23149);
- un secondo indirizzo (minoritario) per il quale l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, costituisce un’operazione meramente contabile di dare e avere sul conto corrente, non qualificabile quale autonomo contratto di mutuo, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista (Cass. 25 gennaio 2021 n. 1517 e Cass. 5 agosto 2019 n. 20896).

Per l’ordinanza in commento, le posizioni illustrate coinvolgono questioni di indubbio rilievo concettuale e pratico, tali da rendere opportuno l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

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