Ritorna l’acquiescenza processuale ma con decorrenza differita
L’autotutela parziale nel processo legittima la riduzione al terzo
Per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024 entra in vigore l’art. 17-bis del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 87/2024. Si tratta della c.d. acquiescenza processuale, che consente al contribuente di definire le sanzioni al terzo se, a processo instaurato, sopravviene un’autotutela parziale.
Appare curioso notare che la menzionata forma di acquiescenza, sebbene con piccole sfaccettature diverse, era disciplinata dall’art. 2-quater comma 1-sexies del DL 564/94 ed è stata appena abrogata, con effetto dal 18 gennaio 2024, dal DLgs. 219/2023.
Quando, dopo la notifica del ricorso, sopravviene un’autotutela parziale (quindi un provvedimento dell’ente impositore che ridimensiona la pretesa) il processo prosegue per la parte di atto ancora in essere senza
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