Le agevolazioni per i fondi immobiliari chiusi implicano la verifica soggettiva
Per la Cassazione il giudice di merito avrebbe dovuto accertare i requisiti allora vigenti, tra cui l’investimento in base a una politica predeterminata
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 8 comma 1-bis del DL 351/2001 per l’apporto di una pluralità di immobili, prevalentemente locati, a un fondo immobiliare chiuso, è necessario verificare che il destinatario dell’apporto sia, effettivamente, un fondo comune immobiliare che possieda tutti i requisiti richiesti dalla normativa per poter operare professionalmente (come, ad esempio, la pluralità di soggetti investitori). Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza n. 19860, depositata ieri, 18 luglio 2024.
La Suprema Corte ricorda che, quanto alla fiscalità indiretta dei fondi immobiliari, mentre gli apporti immobiliari pubblici godono di un regime di particolare favore (ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DL 351/2001) per quelli privati ...
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