Ai fini della superficie utile della prima casa contano anche i locali separati
In base alla disciplina previgente dell’agevolazione prima casa (applicabile, per l’imposta di registro, fino al 31 dicembre 2013), ai fini del calcolo della superfice utile massima di 240 mq (che, ai sensi dell’art. 6 del DM 2 agosto 69 n. 1072 consentiva di qualificare l’immobile “non di lusso” e, quindi, di accedere al beneficio), andavano considerati – in applicazione del criterio funzionale dell’utilizzabilità abitativa – “anche i locali separati dal corpo di fabbrica principale, purché destinati a svolgere una funzione servente rispetto ad essa, in quanto diretti a soddisfare le esigenze della vita, nel segno quindi di un rapporto ancillare con l’unità immobiliare centrale”.
Questo è il principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 20553, pubblicata ieri.
Il tema oggetto di giudizio era il calcolo della superficie utile di 240 mq che, se superata, nella disciplina previgente impediva di accedere al beneficio (mentre oggi rileva solo la classificazione catastale degli immobili, per cui sono esclusi di default dal beneficio le abitazioni classificate A/1 A/8 e A/9).
In particolare, nel caso di specie, i giudici erano chiamati a stabilire se dovesse essere computato nella superficie utile anche il “manufatto composto da cinque locali, di complessivi 87,64 mq, distaccato dall’abitazione principale ed adibito a legnaia, lavanderia e sgombero”.
La Cassazione respinge il ricorso del contribuente e conferma la tesi del giudice di merito, in base alla quale i locali in questione, seppur separati dall’abitazione principale, erano “di fatto idonei allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana” e, pertanto, dovevano essere computati nella superficie utile.
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