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Esdebitazione con «meritevolezza» del debitore

Solo il soddisfacimento dei creditori concorsuali simbolico consente di escludere il beneficio

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 25 ottobre 2024

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La Cassazione, con ordinanza n. 27562 depositata ieri, ha rimarcato come il beneficio dell’esdebitazione, ex art. 142 del RD 267/42, al ricorrere del requisito della “meritevolezza” (escluse le ragioni soggettive ostative), deve essere concesso al debitore, potendosi escludere solo qualora, valutate le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico (“nummo uno”).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il c.d. “requisito oggettivo”, al quale è condizionato il beneficio (l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142 comma 2 del RD 267/42, che i creditori siano stati soddisfatti almeno “in parte” e tale condizione ...

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