Esdebitazione con «meritevolezza» del debitore
Solo il soddisfacimento dei creditori concorsuali simbolico consente di escludere il beneficio
La Cassazione, con ordinanza n. 27562 depositata ieri, ha rimarcato come il beneficio dell’esdebitazione, ex art. 142 del RD 267/42, al ricorrere del requisito della “meritevolezza” (escluse le ragioni soggettive ostative), deve essere concesso al debitore, potendosi escludere solo qualora, valutate le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico (“nummo uno”).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il c.d. “requisito oggettivo”, al quale è condizionato il beneficio (l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142 comma 2 del RD 267/42, che i creditori siano stati soddisfatti almeno “in parte” e tale condizione ...
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