ACCEDI
Martedì, 5 novembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Con la delega unica dei servizi telematici diventa tutto più difficile

Mercoledì, 30 ottobre 2024

x
STAMPA

Gentile Redazione,
il provvedimento n. 375356 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ci era sembrata una bella novità: unificare in un unico documento le delega all’intermediario per la consultazione dei servizi telematici velocizzando il processo di attivazione delle deleghe.

Come è noto l’attivazione della delega (se non viene conferita direttamente dal contribuente mediante accesso al portale Fisconline) si svolge oggi con questa procedura:
- l’invio della delega mediante canale telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dell’intermediario;
- il successivo invio del PIN via posta al contribuente;
- l’attivazione della delega mediante inserimento sul portale del PIN (che il cliente avrà fatto avere all’intermediario dopo averlo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate).

La nuova procedura prevede invece l’invio di un file XML con attivazione della stessa quasi immediata (il tempo della ricevuta telematica).
A seguito di un confronto con la nostra software house e rileggendo il documento ci siamo resi conto di questa novità: la trasmissione della delega, deve avvenire mediante invio, da parte dell’intermediario, di un file XML firmato digitalmente dal contribuente.

Viene poi irrigidita/uniformata la procedura di acquisizione/conservazione delle deleghe acquisite in forma elettronica da fare in osservanza del CAD - Codice dell’Amministrazione digitale (cosa che, per esempio, non era esplicitamente prevista per le delega alla consultazione del Cassetto), in altre parole o il cliente rilascia la delega “su carta” oppure, se per esempio la manda via email, deve firmarla digitalmente (firma Cades) e l’intermediario deve poi conservarla secondo le regole CAD (firma digitale, marca temporale eccetera).

Viene ribadito l’obbligo di tenere un registro cronologico delle deleghe da conservare per 10 anni (non c’era per le deleghe “Cassetto”) con il correlato obbligo di individuare uno o più responsabili per la tenuta del registro. L’idea che tra Agenzia delle Entrate e intermediari possa instaurarsi un rapporto fiduciario – mi comunichi che sei stato delegato, lo assumo come vero fino a prova di falso, per la raccolta delle deleghe organizzati come vuoi – non esiste proprio; il Fisco non si fida degli intermediari.

Forse si vuole incentivare l’acquisizione delle credenziali Fisconline da parte di tutti (in questo caso, in effetti, il contribuente delega l’intermediario direttamente sul portale e quest’ultimo non deve tenere alcun registro cronologico) e quindi lo SPID (ormai necessario per accedere a Fisconline).

Nella nostra esperienza, però, i contribuenti che non hanno, spesso perché non le vogliono avere, le credenziali Fisconline (e pertanto ci incaricano di spedire la delega non potendocela conferire accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate) sono anche quelli che, essendo meno informatizzati, non hanno la firma digitale. Insomma diventerà tutto molto più difficile.

Facciamoci dunque paladini della diffusione della firma digitale, che può sempre servire. Ma se il contribuente ha la firma digitale (e la deve avere per firmare l’XML) potrà firmare digitalmente anche la delega (e inviarla all’intermediario anche via email); in questo caso poi, dice il provvedimento, l’intermediario dovrà conservare tutto con le regole CAD (firma digitale, marca temporale eccetera) e considerato che la firma digitale fa piena prova fino a querela di falso (art. 2702 c.c. – art. 21 del CAD) e tutto il correlato presidio di regole CAD per la conservazione elettronica che senso ha obbligare l’intermediario a tenere il cronologico?


Ferruccio Covio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

TORNA SU