Per la prova della cessione di crediti in blocco non basta la notifica
Con l’ordinanza n. 28790, depositata ieri, la Cassazione si è pronunciata in tema di prova della cessione di crediti in blocco ex art. 58 del TUB, decidendo un caso relativo alla legittimazione attiva di un creditore in sede di verifica dello stato passivo del fallimento del debitore.
La Suprema Corte ha ricordato che, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c., e ciò anche se la cessione è avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 del TUB.
L’avviso della cessione, infatti, è necessario ai fini dell’efficacia della stessa, ma non prova l’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non ne dimostra l’esistenza.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, insieme ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, per pervenire alla prova presuntiva della cessione.