Esclusi gli estratti conto ai fini dell’insinuazione al passivo
Necessaria la produzione della scrittura negoziale con data certa
La Cassazione, con ordinanza n. 28791 depositata ieri, ha rimarcato il principio secondo il quale, ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo di conto corrente, la prova del credito non può essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma deve essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale con data certa ex art. 2704 c.c. e, come tale, opponibile.
Sul tema, la giurisprudenza ha precisato che il curatore, in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, con la conseguenza che, trovando applicazione l’art. ...