Congedo straordinario negato al convivente more uxorio del disabile con dubbi di legittimità
Con ordinanza n. 30785 di ieri, la Cassazione ha deciso di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale una questione di legittimità riferita all’art. 42 comma 5 del DLgs. 151/2001, nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta dall’art. 2 comma 1 lett. n) del DLgs. 105/2022, nella parte in cui non include il convivente more uxorio della persona con disabilità grave nel novero dei soggetti beneficiari del congedo straordinario ivi previsto.
I giudici di legittimità rilevano come tale disposizione, applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta posta all’attenzione degli stessi, violi la tutela costituzionale da riconoscersi alla famiglia di fatto, in quanto comunità d’affetti in cui l’individuo sviluppa la propria personalità nella garanzia dei diritti inviolabili della persona. La prospettiva deve essere, segue la pronuncia, quella fatta propria dalla Consulta con la sentenza n. 213/2016 che, nel riconoscere al convivente di fatto il permesso mensile retribuito ex art. 33 della L. 104/92, ha rilevato come, altrimenti, il diritto della persona con disabilità grave di ricevere assistenza verrebbe ad essere irragionevolmente compresso “in funzione di un dato «normativo» rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”.
Inoltre, dalla disamina della giurisprudenza eurounitaria, emerge una valorizzazione della famiglia, sia nella versione “tradizionale”, composta da due soggetti uniti in matrimonio, sia nella versione “moderna”, costituita da coppie conviventi benché non unite in coniugio; in tale ipotesi, è la convivenza a qualificare il rapporto che lega i famigliari di fatto. A fronte di ciò, non è esigibile una disciplina identica dei diversi modelli bensì una regolamentazione non discriminatoria, diretta a salvaguardare e rispettare le scelte familiari della persona. Tali assunti portano i giudici di legittimità a ritenere la disciplina dettata dall’art. 42 comma 5 del DLgs. 151/2001, ante riforma, contraria ai precetti costituzionali e, in particolare, agli artt. 2, 3 e 32 Cost.