Passaggi obbligati per il sequestro all’ente dei crediti presenti nel cassetto fiscale
Per prima cosa va accertata la presenza di crediti di imposta che siano ricollegabili all’azione delittuosa
In materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato, l’art. 19 del DLgs. 231/2001 prevede, al comma 1, che nei confronti dell’ente sia sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (confisca c.d. “diretta”). Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Al comma 2, viene ulteriormente precisato che quando non è possibile eseguire la predetta confisca diretta, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (confisca per equivalente).
D’altra parte, è espressamente indicato dalla legge (art. 53 del DLgs. 231/2001) che il sequestro “per
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