Per le erogazioni liberali a enti di diritto straniero deducibilità condizionata a una prova rigorosa
Con la risposta a interpello n. 242, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la deducibilità dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 100 comma 2 lett. a) del TUIR, delle erogazioni liberali effettuate da parte del primo erogatore, soggetto passivo IRES, in favore di una fondazione la quale, a sua volta, eroga quanto ricevuto a beneficiari finali non residenti e non operanti in Italia.
Questa possibilità si evince da precedenti documenti di prassi richiamati nella risposta di ieri (R.M. 17 giugno 1996 n. 99/E e ris. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2014 n. 74), a condizione che la persona giuridica di diritto straniero possieda i requisiti essenziali a tal fine richiesti dalla legislazione italiana, tra i quali le finalità non lucrative e il perseguimento esclusivo delle stesse.
Nella risposta a interpello viene anche precisato che, ai fini della deducibilità in capo al primo erogatore delle erogazioni effettuate a beneficio della fondazione e da questa destinate a enti terzi, è richiesto che:
- la fondazione disponga di un progetto da finanziare già definito prima dell’effettuazione dell’erogazione da parte del primo erogatore;
- l’ente beneficiario finale possieda la personalità giuridica e rispetti sia la normativa nazionale, primaria e regolamentare, di settore, sia il perseguimento, senza fini di lucro, delle finalità di cui all’art. 100 comma 1 del TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto).
Queste condizioni (relative al progetto che si finanzia e al beneficiario ultimo dell’erogazione) devono essere dimostrate con supporto documentale sia nel caso in cui il beneficiario finale sia un ente di diritto italiano e operante in Italia, sia nell’ipotesi in cui si tratti di un ente diritto straniero operante all’estero; in tale ultima casistica – osserva l’Agenzia – per la dimostrazione di tutte le condizioni sopra indicate non è sufficiente la mera acquisizione dello statuto o documento analogo dell’ente straniero.
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