Assistenza economica al convivente dopo la fine della relazione non restituibile
L’obbligazione naturale è il paradigma dei trasferimenti nelle relazioni affettive
Il tema dei trasferimenti di beni o denaro nell’ambito dei rapporti affettivi di fatto, poiché riguarda situazioni non compiutamente normate ma molto diffuse, impegna da tempo gli interpreti su diversi fronti.
Una prima questione è quella della qualificazione giuridica delle dazioni di beni o denaro che avvengano in costanza di rapporto.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene che, se sono rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza, le attribuzioni patrimoniali effettuate da uno all’altro spontaneamente, in esecuzione di doveri morali o sociali, sono qualificate come obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) e, quindi, non è possibile richiederne la restituzione (cfr. Cass. 22 gennaio 2014 n. 1277 e Cass. 13 giugno 2023 n. 16864 secondo cui, se le prestazioni travalicano i limiti
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