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La modalità di alimentazione della Cassa incide sul trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto

/ REDAZIONE

Martedì, 10 dicembre 2024

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Con la risposta a interpello n. 249 di ieri, l’Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema del trattamento fiscale delle indennità corrisposte agli iscritti da una Cassa di previdenza e assistenza alla cessazione del rapporto di lavoro, precisando che la diversa modalità di alimentazione della Cassa determina la qualificazione dell’indennità come “altre indennità e somme” o come “indennità equipollenti”.

Il caso di specie riguarda una Cassa di previdenza che corrisponde un’indennità una tantum agli iscritti che lasciano il servizio presso il Ministero. Le entrate della Cassa derivano:
- per almeno il 95% dal contributo a essa devoluto, in relazione alla disponibilità di fondi annualmente attribuiti dal Dipartimento sull’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero e non da premi e incentivi al personale;
- in misura residuale dal contributo derivante dall’applicazione dell’art. 1 comma 552 della L. 296/2006 e dagli utili derivanti dalla concessione di prestiti agli iscritti, dall’eventuale investimento delle disponibilità, da donazioni, lasciti, elargizioni e altri eventuali proventi e, infine, dalla contribuzione volontaria degli iscritti e da una quota dei proventi dalle attività istituzionali del Ministero.

Tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento della Cassazione (Cass. nn. 19859/2016 e 18715/2020) in base al quale le somme corrisposte da un Fondo la cui composizione è costituita, in massima parte, da premi di produttività o da incentivi all’attività d’istituto (quindi da contributi degli iscritti) come “indennità equipollente”, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame, invece, non sia possibile qualificare allo stesso modo l’indennità una tantum corrisposta dalla Cassa.

In altre parole, la diversa modalità di alimentazione della Cassa determina la qualificazione dell’indennità una tantum come “altre indennità e somme” assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR e integralmente imponibile ai sensi dell’art. 19 comma 2 del TUIR.

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