Crediti da bonus edilizi utilizzabili anche dal professionista che cessa l’attività
Con la risposta a interpello n. 255 pubblicata ieri, 13 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi a bonus “edilizi” per i quali è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (nel caso in esame, riferiti a interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020).
In particolare, il documento di prassi precisa che i crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale di un professionista, derivanti dallo sconto in fattura applicato per le prestazioni rese nell’ambito degli interventi agevolati oppure acquistati in qualità di cessionario, possono essere utilizzati, mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, anche a seguito della cessazione dell’attività professionale del contribuente, con conseguente chiusura della sua partita IVA.
Il contribuente può infatti continuare a utilizzare detti crediti in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche se si tratta di crediti maturati nell’esercizio della propria attività professionale (cessata) oppure acquistati in tale ambito.
Ciò in quanto, come rileva l’Amministrazione finanziaria, le norme di riferimento non prevedono, in caso di cessazione dell’attività professionale, alcun divieto all’utilizzo dei crediti d’imposta da bonus “edilizi” oggetto di opzione ex art. 121 del DL 34/2020.
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