Esenzione IMU se l’attività sanitaria in convenzione ha modalità non commerciale
Non è sufficiente che il prezzo delle singole prestazioni sia fissato nella convenzione con la Regione
Con l’ordinanza n. 32690 depositata ieri, 16 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi per il riscontro dell’esenzione dall’IMU prevista a favore degli enti non commerciali per gli immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (l’esenzione è recepita anche nella disciplina IMU attualmente in vigore, ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019).
In particolare, la pronuncia riguarda le attività assistenziali e sanitarie, e precisa che, per la spettanza dell’esenzione, non è sufficiente che un immobile sia utilizzato dall’ente non commerciale per lo svolgimento di tali attività in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e con tariffe
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