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FISCO

Esenzione IMU se l’attività sanitaria in convenzione ha modalità non commerciale

Non è sufficiente che il prezzo delle singole prestazioni sia fissato nella convenzione con la Regione

/ Lorenzo MAGRO

Martedì, 17 dicembre 2024

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Con l’ordinanza n. 32690 depositata ieri, 16 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi per il riscontro dell’esenzione dall’IMU prevista a favore degli enti non commerciali per gli immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (l’esenzione è recepita anche nella disciplina IMU attualmente in vigore, ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019).

In particolare, la pronuncia riguarda le attività assistenziali e sanitarie, e precisa che, per la spettanza dell’esenzione, non è sufficiente che un immobile sia utilizzato dall’ente non commerciale per lo svolgimento di tali attività in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e con tariffe

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