Termine per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria delle liquidazioni dei sinistri al 30 giugno
Con il provv. n. 450686 pubblicato ieri l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni, sostituendo integralmente le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 9649/2007.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano all’Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi a tali liquidazioni. Costituiscono oggetto di comunicazione le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate, l’identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Il provvedimento interviene, in particolare, individuando il SID (Sistema di Interscambio Dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione della comunicazione. Infine modifica il termine per la trasmissione delle informazioni, spostandolo al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
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