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Più peso a formazione e bilateralità nel nuovo CCNL per le agenzie di somministrazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 febbraio 2025

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Il 3 febbraio Assolavoro e Assosomm, le due associazioni di categoria rappresentative delle agenzie di somministrazione, con due Accordi formalmente distinti ma conformi nel contenuto, hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp) il rinnovo della disciplina collettiva derivante dal CCNL 15 ottobre 2019 applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.
Uno degli aspetti principali dell’intesa, che riguarda da vicino una platea di quasi un milione di lavoratori somministrati, è rappresentato dall’accresciuto riconoscimento di importanza nei confronti della formazione professionale e dello sviluppo delle competenze dei lavoratori, che si concretizza anche attraverso maggiori opportunità di formazione gratuita a libera scelta, con incremento dell’indennità di frequenza.

Altro obiettivo che le Parti si sono prefissate è quello di realizzare una maggiore continuità occupazionale; in quest’ottica vanno inquadrati alcuni strumenti, tra cui quelli diretti a sostenere le donne in gravidanza e le categorie più svantaggiate, ma anche procedure di ricollocazione ad hoc dirette a sostenere i lavoratori somministrati nelle fasi di contrazione del mercato del lavoro.

Una novità volta a mitigare il livello di incertezza occupazionale prevede un indennizzo a beneficio del lavoratore in tutti i casi in cui non siano rispettati i termini di preavviso per la comunicazione di proroga al contratto.

Viene incrementato il valore dell’indennità di disponibilità, sia di quella ordinaria, ora pari a 1.000 euro (precedentemente 800), sia di quella che si attiva in caso di procedura di ricollocazione, che passa da 1.000 a 1.150 euro.

Sul fronte della bilateralità si segnala un incremento del 20% del valore delle prestazioni, con l’introduzione di nuove in ambito sanitario.

Si segnala inoltre che con Accordo separato, anch’esso raggiunto il 3 febbraio, è stato raddoppiato il finanziamento nei confronti del Fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione di lavoro (FSBS), con l’aliquota che è ora pari allo 0,60% (di cui lo 0,45% a carico dell’agenzia e lo 0,15% del lavoratore).

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