Inutilizzabilità dei documenti senza attestazione di conformità respinta dai giudici
Secondo la giurisprudenza di merito, occorre dimostrare in cosa consiste la difformità
L’art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dal DLgs. 220/2023 e operante per i ricorsi notificati dal 2 settembre 2024, stabilisce che “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale”.
Tradotto in parole più semplici: i PDF scansionati e caricati sul Sigit devono essere muniti di attestazione di conformità per poter essere utilizzati.
Premesso che ciò non pare riguardare i documenti “nativi digitali” (dichiarazioni dei redditi scaricate da Entratel, corrispondenza elettronica), il MEF, nella Videoconferenza del 5 febbraio 2025, ha appoggiato la tesi che tutti gli operatori speravano ...
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