La richiesta di rateizzazione dei debiti tributari non salva dalla bancarotta
Rientrano nelle operazioni dolose anche le omissioni degli obblighi di fedeltà degli amministratori
Ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta societaria derivante da operazioni dolose non è l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della società.
Ciò significa che le condotte dolose previste dall’art. 223 del RD 267/42 (oggi disciplinate dall’art. 329 del DLgs. 14/2019) devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.
Si tratta di reato a forma libera, integrato da condotta attiva od omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che la fattispecie si realizzi non solo quando la situazione di
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