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Domenica, 20 aprile 2025

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Anche il perito può rispondere in solido con l’amministratore

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 marzo 2025

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Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 4 luglio scorso, ha stabilito che, rispetto all’inadempimento degli amministratori – nei cui confronti è esercitata azione sociale di responsabilità per aver venduto beni della società a un prezzo decisamente inferiore al valore di mercato – possono essere chiamati a rispondere, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali, hanno posto in essere condotte (o inadempimenti) che abbiano influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori, così concorrendo a determinare il pregiudizio al patrimonio sociale.

Il parametro in base al quale deve essere valutata la condotta degli “estranei” – chiamati a rispondere in solido con gli amministratori (nel caso di specie quattro periti-stimatori di auto d’epoca) – non è la violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto (come per gli amministratori), bensì i doveri di diligenza ex artt. 1176 e 1218 c.c., imposti dalla natura del contratto in forza del quale è resa la prestazione.

Peraltro, ai fini del richiesto sequestro conservativo, occorre considerare che, mentre tutti gli amministratori convenuti devono rispondere in solido per l’intero ammontare del danno arrecato alla società, con riguardo ai periti occorre, invece, considerare il loro apporto causale alla determinazione del danno come mera compartecipazione a un disegno voluto (o accettato) dagli amministratori; sicché la loro responsabilità solidale va debitamente limitata.

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