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Esula dalle competenze dei PSP la valutazione delle informazioni raccolte

/ REDAZIONE

Sabato, 12 aprile 2025

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Non rientra fra i compiti dei prestatori dei servizi di pagamento (PSP) la valutazione circa il fatto che le informazioni che essi sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano “idonee a perseguire gli scopi previsti dalla normativa europea”. Tale valutazione è “prerogativa del legislatore unionale”. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 2 pubblicato ieri, 11 aprile 2025.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’art. 243-ter della direttiva 2006/112/Ce ha prescritto agli Stati membri di imporre ai PSP l’obbligo di conservare i documenti riguardanti i servizi prestati in relazione ai pagamenti transfrontalieri.
I singoli Paesi Ue sono tenuti a raccogliere tali informazioni mettendole a disposizione della Commissione europea, la quale ha istituito un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (“Central electronic system of payment information” o, più brevemente, “CESOP”).
La direttiva Ue n. 2020/284 è stata recepita con il DLgs. 153/2023, che ha introdotto nel DPR 633/72 il Titolo II-bis (contenente gli articoli da 40-bis a 40-sexies).
Le disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2024 e prevedono l’obbligo di conservazione e trasmissione all’Amministrazione finanziaria delle informazioni relative ai pagamenti transfrontalieri.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea come i PSP non debbano valutare se tali informazioni siano idonee a perseguire gli obiettivi previsti dalla norma. Il legislatore, unico a cui spetta tale valutazione, ha stabilito che “laddove si verifichino i presupposti per l’applicazione degli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento (...), la rilevanza delle informazioni che tali soggetti sono tenuti a raccogliere e comunicare è intrinseca” (principio di diritto n. 2/2025).

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