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OPINIONI

Accesso al credito più semplice per le imprese in crisi

La manovra di bilancio contiene innovazioni fondamentali, quali l’accesso agevolato al credito e la prededuzione per i «finanziamenti ponte»

/ Alberto GUIOTTO

Martedì, 1 giugno 2010

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La manovra correttiva contiene alcuni provvedimenti in tema di crisi d’impresa, innovazioni fondamentali per la legge fallimentare che, pure, era già stata oggetto di plurime revisioni nell’ultimo quinquennio.

È prevista, in particolare, l’introduzione di un nuovo articolo 182-quater (“Disposizioni in tema di crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti”) che contiene una disposizione orientata, finalmente, ad agevolare un effettivo accesso al credito da parte delle imprese che si trovino, manifestamente, in stato di crisi.

La norma in oggetto prevede, innanzi tutto, che i finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 TUB, in esecuzione di un piano di concordato preventivo o di un accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., siano prededucibili in caso di successivo fallimento. È, questa, una norma rafforzativa del principio già racchiuso nell’art. 67, terzo comma, lett. e), l. fall., che prevede l’esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti, degli atti e delle garanzie poste in essere in esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

I finanziamenti concessi dagli istituti di credito all’impresa in crisi dopo l’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo ex art. 182-bis potranno godere, quindi, del duplice vantaggio dell’irrevocabilità dei rimborsi e delle garanzie concesse e della collocazione super-privilegiata della prededuzione: il tutto, ovviamente, a condizione che il finanziamento bancario fosse sin dall’origine previsto nel piano di concordato o nell’accordo di ristrutturazione.

Ancor più rilevante è la norma contenuta nel secondo comma dell’art. 182-quater, giacché la prededuzione viene estesa anche ai c.d. “finanziamenti ponte”, concessi dagli istituti di credito in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Si tratta di un’innovazione di enorme portata nelle prevedibili dinamiche di risoluzione della crisi. La finanza ponte, infatti, ha da sempre rappresentato un momento di grande criticità e rischio sia per la banca, sia per l’impresa, essendo richiesta da quest’ultima nel momento di più acuta necessità finanziaria ma senza che il finanziamento possa (ancora) godere degli effetti protettivi tipici del concordato o dell’accordo di ristrutturazione.

Ai fini della valutazione, determinante l’autorevolezza del professionista

La difficoltà di accedere alla finanza ponte ha, pertanto, rappresentato in molti casi la principale causa di insuccesso dei tentativi di risanamento aziendale, portando all’insolvenza dell’impresa in crisi.
D’ora in poi, invece, i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese in crisi potranno essere esclusi dal concorso con gli altri creditori, purché essi siano previsti nel piano di concordato o nell’accordo di ristrutturazione dei debiti e a condizione che questi siano successivamente omologati dal Tribunale. È, questa della necessaria omologazione, una discriminante di grande importanza: gli istituti di credito dovranno effettuare un’attenta valutazione di merito sia del piano di risanamento dell’impresa in crisi, sia della proposta ai creditori, giacché da entrambi dipenderà la possibilità di recupero del finanziamento da erogare. È prevedibile, pertanto, che saranno determinanti l’autorevolezza e la credibilità del professionista che assiste l’impresa nella predisposizione del piano, sul quale le banche dovranno necessariamente fare affidamento nelle loro valutazioni.

Un’ultima annotazione riguarda il fatto che l’annunciata prededuzione riguarda esclusivamente i finanziamenti concessi nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, intendendosi esclusa, invece, per i finanziamenti concessi in seguito al c.d. “piano attestato” ex art. 67, terzo comma, lett. d). È agevole prevedere, pertanto, che in assenza di emendamenti legislativi le nuove norme comporteranno una decisa perdita di attrattività di questo istituto.

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