Professionisti «vigili» sui finanziamenti pubblici
Secondo l’UIF, è da monitorare sia la fase che precede l’erogazione sia l’utilizzo dei finanziamenti
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione alla UIF di operazioni sospette di riciclaggio, i professionisti (e gli intermediari bancari e finanziari) devono prestare particolare attenzione sia alla fase che precede l’erogazione di finanziamenti pubblici alle imprese (compresa la fase istruttoria finalizzata all’erogazione), che alla fase relativa all’impiego degli stessi.
A precisarlo è la comunicazione UIF dell’8 luglio 2010, resa in esecuzione dell’art. 6 comma 7 lett. b) del DLgs. 231/2007. Ai sensi di tale disposizione, infatti, la UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili
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