La ripartizione delle perdite fiscali «pregresse» nelle scissioni
Le perdite maturate in capo alla scissa vanno ripartite tra le beneficiarie sulla base dei principi generali previsti dal comma 4 dell’art. 173 del TUIR
Nel caso in cui si proceda ad un’operazione di scissione, le perdite fiscali, maturate fino alla data di perfezionamento giuridico della scissione, sono soggette alle condizioni e ai limiti di riportabilità che trovano
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941