La ripartizione delle perdite fiscali «pregresse» nelle scissioni
Le perdite maturate in capo alla scissa vanno ripartite tra le beneficiarie sulla base dei principi generali previsti dal comma 4 dell’art. 173 del TUIR
Nel caso in cui si proceda ad un’operazione di scissione, le perdite fiscali, maturate fino alla data di perfezionamento giuridico della scissione, sono soggette alle condizioni e ai limiti di riportabilità che trovano applicazione nel caso di fusioni.
Il rinvio alle norme in materia di fusioni significa che le perdite fiscali maturate ante scissione dalla società scissa e dalle eventuali società beneficiarie pre-esistenti possono continuare ad essere riportate nei periodi di imposta post scissione (dalle società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, dalla società scissa medesima):
- solo a condizione che dal Conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la scissione è stata deliberata, risulti un ammontare ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41