L’accertamento sintetico? Dipende dalla sostanza
Comincia l’era dell’accertamento sintetico.
La manovra correttiva approvata con il DL 78/2010 schiaccia l’acceleratore sul redditometro e, in senso più ampio, enfatizza le grandi aspettative che l’Erario ripone nella metodologia di accertamento sintetico per rilanciare, ancora una volta, la lotta all’evasione fiscale.
In termini di principio generale e astrazione concettuale, il redditometro e, più in generale, l’accertamento sintetico meritano sostanziale condivisione, perché l’idea di correlare il livello di reddito, che è lecito aspettarsi venga dichiarato, al tenore di vita del contribuente non può non trovare tutti concordi.
I problemi cominciano però con la traduzione dello splendido principio in pratica applicazione.
Per il “nuovo” redditometro, i timori sono che si possa arrivare allo snaturamento dell’istituto in una sorta di studi di settore per famiglie.
Inoltre, capita non di rado di vedere accertamenti sintetici basati su assunzioni che rendono legittimo il dubbio circa il fatto che “sintetico” non sia l’accertamento in sé, ma la sostanza assunta da chi lo ha redatto.
Se accertamento sintetico urbi et orbi deve essere, speriamo almeno che, con la prossima finanziaria, introducano l’antidoping obbligatorio.
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