Lo spandimento fanghi non è attività agricola
Con la risoluzione n. 74, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura non produce reddito agrario
Non rientra tra le attività agricole produttive di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR l’attività di spandimento fanghi di depurazione in agricoltura. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74 di ieri.
Un’azienda agricola, con istanza di interpello, ha chiesto se costituiscono una componente del reddito agrario le somme percepite da un’altra società a titolo di incentivo per l’utilizzo dei fanghi di depurazione (parametrate alle quantità di fatto smaltite) e quelle percepite quale compenso per le eventuali lavorazioni di distribuzione sul terreno e interramento dei fanghi dalla stessa effettuate (parametrate alla quantità di fango effettivamente lavorata).
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