Rifiutarsi di esibire le scritture contabili equivale ad occultarle
Presupposto indispensabile di tale condotta è però che le scritture «esistano»
Il rifiuto di esibire le scritture contabili obbligatorie da parte di un soggetto che, fino al periodo d’imposta precedente rispetto a quelli oggetto di verifica, aveva presentato le prescritte dichiarazioni, e che, per i periodi d’imposta oggetto di verifica, aveva emesso fatture, integra la fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili). A stabilirlo è il Tribunale di Alessandria nella sentenza 15 giugno 2010, nella quale, inoltre, riprendendo quanto sancito da talune decisioni della Corte di Cassazione, sottolinea come:
- l’occultamento delle scritture contabili può essere realizzato con qualsiasi modalità (nascondimento nel luogo in cui dovevano essere conservate, nascondimento in un luogo diverso da quello in cui ...
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