Sempre soggetti ad IRAP gli studi associati
Secondo la Cassazione, il tributo regionale è dovuto a prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione
Le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22212, depositata ieri, 29 ottobre 2010.
Nel caso di specie, la Suprema Corte applica letteralmente il secondo periodo dell’art. 2 del DLgs. 446/97, in base al quale “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”. Atteso che l’art. 3, comma 1, lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d’imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ...
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