Formazione a largo raggio per la mediazione
A meno di future precisazioni, il DM n. 180/2010 esclude che sia sufficiente il percorso didattico già seguito dai mediatori e formatori ad oggi abilitati
Con la pubblicazione del DM n. 180/2010, vengono individuati i requisiti per poter essere iscritti quali mediatori all’interno degli Organismi sia pubblici che privati, nonché quelli per i formatori. Il decreto provvede, altresì, alla disciplina di un periodo transitorio della durata di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, al fine di consentire l’adeguamento ai nuovi requisiti, durante il quale coloro che sono già abilitati alle funzioni di mediatore e formatore possono continuare ad esercitare.
L’art. 4 del DM fissa, al comma 3, i requisiti per i nuovi mediatori, che devono: essere in possesso di un diploma di laurea almeno triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti ad un ordine o collegio professionale; possedere una formazione specifica di almeno
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