Niente litisconsorzio necessario tra soci e società per l’IVA
L’accertamento IVA non rende inscindibile la situazione giuridica soggettiva della società e dei soci
Oramai è noto che, nelle cause derivanti da impugnazioni di avvisi di accertamento sulle imposte sui redditi, tra società di persone e soci sussiste il litisconsorzio necessario: in virtù di ciò, il processo deve svolgersi necessariamente con la partecipazione sia della società sia dei soci; qualora il ricorso non sia stato proposto da alcuni dei litisconsorti, il giudice deve provvedere all’integrazione del contraddittorio; ove il giudice non integrasse il contraddittorio, la Regionale deve rimettere la causa in primo grado, per far sì che il vincolo litisconsortile venga rispettato.
Di questo principio sanno qualcosa i contribuenti che, avendo instaurato processi dieci o quindici anni fa, sono giunti in Cassazione e, per effetto della pronuncia 14815/2008 (che ha statuito il litisconsorzio
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