Sugli atti presentati all’ufficio finanziario non è dovuto il bollo
La procura autenticata, proprio perché rientra in tali atti, è esente in virtù della previsione «derogatoria» dell’art. 5 dell’allegato B al DPR 642/72
Con la nota n. 5 del 13 settembre scorso, la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha affermato che l’autentica di firma operata dal professionista sulla procura ai sensi dell’art. 63 del DPR n. 600/1973 sconta l’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 642/1972, in quanto rientrante “tra gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali” ( si veda “Imposta di bollo anche per gli atti presentati all’Agenzia delle Entrate” del 30 settembre 2010).
La Direzione Regionale perviene a tale conclusione attraverso una ricostruzione non convincente, tra l’altro discostandosi dai principi chiaramente esplicitati in precedenti pronunce del Ministero delle Finanze.
Il ...
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