Registro «variabile» sui crediti trasferiti con l’azienda
Sembra corretto applicare l’aliquota dello 0,5%, prevista dall’art. 6 della Tariffa allegata al DPR 131/86, ma non di rado si applica il 3%
Per gli atti di cessione d’azienda, la base imponibile su cui deve essere applicata l’imposta di registro è rappresentata dal valore venale in comune di commercio dell’azienda compravenduta.
Tale valore (risultante dalla dichiarazione delle parti nell’atto o, in mancanza o se superiore, pari al corrispettivo pattuito tra le parti, salvo poi eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria), seppur frutto di una valorizzazione unitaria riferibile all’azienda nel suo complesso, è riconducibile alle seguenti componenti:
- beni e diritti dell’attivo trasferiti al cessionario;
- avviamento;
- passività (risultanti dalle scritture contabili obbligatorie del cedente, o da atti aventi data certa a norma dell’art. 2704 del codice civile) trasferite
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