Niente IRAP per i medici di base che dispongono dello studio
Secondo la Cassazione, si tratta della dotazione indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale
Non deve l’IRAP il medico di base, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che dispone di uno studio che abbia le caratteristiche e sia dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (reso esecutivo con il DPR 28 luglio 2000 n. 270).
È questa la conclusione alla quale giunge la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24953, depositata ieri, 9 dicembre 2010.
Infatti, la suddetta attrezzatura:
- rientra nel “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale;
- è obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale.
Pertanto, in assenza di personale dipendente, non è
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