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FISCO

Niente IRAP per i medici di base che dispongono dello studio

Secondo la Cassazione, si tratta della dotazione indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale

/ Luca FORNERO

Venerdì, 10 dicembre 2010

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Non deve l’IRAP il medico di base, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che dispone di uno studio che abbia le caratteristiche e sia dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (reso esecutivo con il DPR 28 luglio 2000 n. 270).
È questa la conclusione alla quale giunge la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24953, depositata ieri, 9 dicembre 2010.
Infatti, la suddetta attrezzatura:
- rientra nel “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale;
- è obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale.

Pertanto, in assenza di personale dipendente, non è

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