Viola il segreto professionale l’ex dipendente che «sfrutta» le informazioni
Tale reato consiste nell’usare i dati a proprio e altrui vantaggio, mentre non costituisce furto la mera copiatura dei files da un supporto informatico
Viola il segreto professionale (art. 622 c.p.) senza commettere il reato di furto (art. 624 c.p.) il dipendente di una società che, poco prima di dare le dimissioni, accedendo al server della società tramite la sua password, prende cognizione e sposta su un proprio indirizzo privato i dati commerciali ivi custoditi per poi utilizzarli in favore di una società concorrente della quale, subito dopo le dimissioni, diviene amministratore.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44840 di ieri, 21 dicembre.
Quanto all’esclusione della configurabilità del reato di furto, la Suprema Corte sottolinea come sia da condividere l’orientamento che nega l’integrazione di tale fattispecie nei casi di semplice copiatura di files contenuti in un supporto informatico altrui, ...
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