Lavoratore licenziato a voce: risarcimento pari alle retribuzioni non percepite
Secondo la Corte di Cassazione, il licenziamento orale è inefficace e non interrompe la continuità del rapporto
Il lavoratore che sia stato licenziato oralmente ha diritto ad un risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse a causa del licenziamento, intimato dal datore di lavoro senza l’osservanza dell’onere della forma scritta previsto dalla legge. Lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 77 del 3 gennaio 2011.
Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 2 della L. 604/66, il datore di lavoro deve comunicare “per iscritto” il licenziamento al prestatore di lavoro. Questi può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso, il datore di lavoro deve, nei 7 giorni dalla richiesta, comunicarli “per iscritto”.
Secondo quanto specificato dalla giurisprudenza di ...
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