Ritenuta nei pignoramenti presso terzi, modalità al vaglio dell’Agenzia
La circolare n. 8/2011 precisa l’ambito applicativo e gli adempimenti che devono effettuare terzo erogatore, creditore pignoratizio e debitore
Con la circolare n. 8 diffusa ieri, 2 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte sulle somme liquidate a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi, adempimento previsto dall’art. 15 comma 2 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) le cui disposizioni attuative sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 3 marzo 2010.
In caso di pignoramento di somme del debitore presso terzi (es. deposito bancario), il terzo pignorato che riveste la qualifica di sostituto d’imposta deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta in misura fissa del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio. L’obbligo della ritenuta sorge per il fatto ...
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