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LETTERE

Accordo sul tirocinio: mancano crediti, l’Università «qualificante» non è bastata

Venerdì, 11 marzo 2011

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Egregio Direttore,
ho letto la lettera del prof. Flavio Dezzani, intitolata “L’accordo MIUR-CNDCEC facilita davvero l’accesso alla professione”, e vorrei esprimere alcune mie riflessioni in merito.
È indiscutibile la grande opportunità concessa ai tirocinanti, per così dire, di “nuova generazione”, i quali, dopo aver conseguito un titolo di studio all’esito di un corso di laurea “convenzionato”, oltre a vedersi ridotto il tempo di accesso alla professione possono contare anche sull’esenzione dalla prima prova dell’esame di Stato.

Trovo, tuttavia, che la questione sollevata dalla nostra collega nella sua lettera del 4 marzo 2011, dal titolo “Noi praticanti commercialisti, penalizzati dall’accordo MIUR-CNDCEC”, sia un’altra e riguardi sostanzialmente la posizione in cui si vengono a trovare gli studenti che si sono laureati in data antecedente a quella di stipula della Convenzione tra Università Ca’ Foscari e Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

È vero che l’accordo consente di estendere i benefici della Convenzione anche a coloro che sono già laureati, ma alla sola condizione che questi sostengano nei tre anni successivi alla sua entrata in vigore gli esami necessari per il conseguimento dei CFU indicati in essa. Il problema risiede nel fatto che un “vecchio” laureato con laurea triennale classe 17 e laurea specialistica classe 84/S deve necessariamente recuperare almeno 4 crediti formativi. In particolare, si tratta dei CFU facenti parte degli ambiti disciplinari SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese), SECS-P/09 (Finanza aziendale), SECS-P/10 (Organizzazione aziendale) e SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari). In tali settori, infatti, tra laurea triennale e laurea specialistica si dovrebbero raggiungere almeno 24 CFU (artt. 2 e 3 della Convenzione); chi si è laureato ante Convenzione poteva al massimo acquisire 20 di detti CFU, derivanti da esami obbligatori ed esami a scelta.

La domanda a questo punto nasce spontanea: com’è possibile che uno studente che ha intrapreso una specifica carriera accademica, sponsorizzata dall’Università Cà Foscari di Venezia quale percorso formativo il cui sbocco naturale sarebbe stata la professione di Dottore Commercialista, si trova oggi a dover sostenere un esame post laurea per potere godere di un’esenzione che, per i laureati post Convenzione, viene invece riconosciuta di diritto?
Trovo che la questione non sia di poco conto e che sia quantomai opportuno fare chiarezza su tale faccenda.


Mattia Rocco
Praticante dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

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