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La Cassazione condanna la Consob a risarcire i risparmiatori truffati

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 marzo 2011

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La Corte di Cassazione richiama la CONSOB affinché tuteli in maniera sostanziale, e non solo formale, i risparmiatori che si affidano alle società di intermediazione finanziaria. In particolare la Suprema corte ha confermato la condanna della Commissione nazionale per le società e la Borsa a risarcire un gruppo di risparmiatori truffati da una Società di intermediazione mobiliare (Sim) truffaldina sulla quale l’autorità di controllo era intervenuta, troppo tardi, a sospenderne l’attività.

In particolare, la sentenza 6681 della terza sezione civile della Cassazione ha respinto il ricorso con la quale la CONSOB contestava la condanna al risarcimento inflittale, nel 2007, dalla Corte d’appello di Roma ritenendo “che non avesse operato con diligenza” nei confronti di un gruppo di risparmiatori che avevano perso tutti gli investimenti affidati a una SIM dal luglio 1990 al maggio 1992. Senza successo la CONSOB ha sostenuto, in Cassazione, di essere tenuta in base alle norme ad operare controlli formali e non sostanziali per quanto riguarda “il controllo prodromico” dei prospetti di informazione al cliente. In proposito, la Cassazione ha risposto che l’ente di vigilanza sul mercato e sul risparmio deve svolgere una funzione di garanzia dei risparmiatori non solo in base alle leggi specifiche che ne regolamentano l’attività, ma anche al generale principio di buon senso di evitare che i risparmiatori siano danneggiati da attività finanziarie solo apparentemente trasparenti.

“L’attività della pubblica amministrazione ed in particolare della Consob - scrive la Cassazione nella sentenza 6681 - deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’articolo 97 della Costituzione in correlazione con l’articolo 47 prima parte della Costituzione”. “Pertanto la Consob - prosegue il principio di diritto fissato dalla Cassazione - è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’articolo 2043 del codice civile, atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorchè il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cosiddetta imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione». In questa causa la Consob, parte soccombente, è stata condannata anche a pagare 15 mila euro di spese giudiziarie sostenute, per il giudizio in Cassazione, dai risparmiatori truffati. (Redazione)

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