Concordato preventivo senza IRAP
Il principio di derivazione della base imponibile dai dati di Conto economico escluderebbe l’imponibilità delle componenti reddituali
L’ammissione alla procedura di concordato preventivo non comporta la perdita dei poteri gestionali e operativi in capo all’imprenditore, il quale pertanto, a maggior ragione, conserva la rappresentanza legale.
La traslazione di questi principi generali nell’area tributaria comporta, a parere di chi scrive, che gli adempimenti fiscali debbano essere posti a carico dell’imprenditore, mentre nulla in tal senso competerebbe al commissario giudiziale e al liquidatore giudiziale, anche se su tale ultimo tema il Ministero delle Finanze (risoluzione n. 455 del 7 febbraio 1981) sembrerebbe di diverso avviso.
In ogni caso, secondo l’interpretazione più accreditata, l’imprenditore sottoposto alla procedura di concordato preventivo dovrà adoperarsi per l’espletamento ...
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