Le evidenti anormalità «inchiodano» gli amministratori
La responsabilità consegue sia alla consapevolezza che dall’omissione possa scaturire reato che all’accettazione del rischio che esso si verifichi
L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, assume doveri di vigilanza e controllo sull’andamento gestorio della società che si sostanziano in una posizione di garanzia ed il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale per l’affermazione della quale sono sufficienti la sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale).
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 17 maggio 2011 n. 19284.
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