Contabilità presso terzi, comunicazioni solo a carico del contribuente
La ris. 65 dell’Agenzia chiarisce che il cessato depositario è legittimato a richiedere la prova dell’avvenuta dichiarazione di variazione
Il cambiamento del luogo di conservazione delle scritture contabili deve essere comunicato all’Amministrazione finanziaria, a cura del contribuente, mentre non è previsto alcun obbligo dichiarativo da parte del depositario uscente, il quale può altresì pretendere, per effetto della cessazione del rapporto con il depositante, che quest’ultimo fornisca la prova dell’avvenuto assolvimento di tale incombenza.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65 di ieri, 14 giugno 2011, in risposta ad alcuni chiarimenti richiesti in ordine alle modalità di comunicazione della variazione dei dati IVA, con particolare riferimento al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Il combinato disposto di cui ai primi tre commi dell’art. 35 del ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41