Sas: l’accomandante non può mai divenire legale rappresentante
In mancanza dell’accomandatario, se non nomina un amministratore provvisorio, non lo diventa anche se amministra personalmente
In caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari in una società in accomandita semplice, il socio accomandante superstite che, nel periodo di sei mesi concesso dalla legge per ricostituire la categoria di soci venuta meno, non provveda alla nomina di un amministratore provvisorio, ma compia direttamente atti di gestione della società, non assume la qualità di rappresentante legale della stessa. E ciò benché egli perda, a causa dell’immistione nell’amministrazione, il beneficio della responsabilità limitata e risulti, quindi, equiparato, sotto tale profilo, ai soci accomandatari.
È questo il principio affermato dalla Sezione VI della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15067 di ieri, 7 luglio 2011. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile ...
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