Partecipanti al test delle minusvalenze sugli OICR
La circ. 33 dell’Agenzia spiega che diventano compensabili le minusvalenze su organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano
Con la circolare 33 pubblicata ieri, l’Amministrazione finanziaria commenta le modifiche recate dall’art. 2, commi 62 – 79 del DL 225/2010, che riguardano il regime tributario applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari.
Non sono altresì interessati dalla predetta riforma le forme di previdenza complementare, per le quali i redditi dalle stesse percepiti rimangono assoggettati al regime fiscale che prevede la tassazione del risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta nella misura dell’11%.
Con riferimento al regime fiscale applicabile ai partecipanti non imprenditori agli OICR di diritto italiano, occorre anzitutto precisare che dalla partecipazione a tali fondi possono derivare ...
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