Sanabili i bonifici per 36 e 55% «irregolari»
Alcune irregolarità od omissioni nella compilazione non pregiudicano il diritto alla detrazione
L’articolo 1, comma 3 del DM 18 febbraio 1998 n. 41, attuativo delle disposizioni contenute nell’art. 1 della L. n. 449/97, stabilisce che, per fruire della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio, il pagamento delle spese detraibili deve essere eseguito (salvo alcune eccezioni come, ad esempio, per gli oneri di urbanizzazione e per la TOSAP) mediante bonifico bancario, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (beneficiario).
Tale modalità di pagamento è prevista anche per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
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