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FISCO

Reverse charge se il cessionario è identificato in Italia

L’indicazione contenuta nella ris. 36/2011 dell’Agenzia, che va estesa all’ipotesi in cui il cedente non sia residente, supera la circ. 11/2007

/ Nicoletta MAZZITELLI e Marco PEIROLO

Martedì, 26 luglio 2011

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La territorialità IVA delle cessioni di beni non ha subìto modifiche ad opera del DLgs. n. 18/2010, di recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE. Anche successivamente al 1° gennaio 2010, se la cessione ha per oggetto beni mobili, si considera come luogo impositivo quello in cui i beni esistono (art. 7-bis, comma 1 del DPR n. 633/1972). Tale regola generale si riferisce agli artt. 31 e 32 della Direttiva n. 2006/112/CE, ove vengono disciplinate, rispettivamente, le cessioni senza e con trasporto a destinazione del cessionario. Se i beni non sono spediti o trasportati, il luogo della cessione è quello dove il bene si trova al momento della cessione (art. 31); se, invece, il bene è spedito o trasportato, dal cedente o dal cessionario, ovvero da un terzo, il luogo della cessione è quello in cui ...

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