Recesso dall’associazione, facoltà per la tassazione separata
L’indennità deve essere assoggettata, all’atto del pagamento, a ritenuta d’acconto
L’esercizio del diritto di recesso, da parte dell’associato, ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché comunicato per iscritto agli amministratori almeno tre mesi prima della conclusione del periodo d’imposta: lo scioglimento del rapporto, limitatamente al soggetto richiedente, comporta che lo stesso non possa ripetere i contributi versati, né eccepire alcun diritto sul patrimonio dell’associazione (art. 24, commi 2 e 4, c.c.).
È, invece, previsto il riconoscimento di un’indennità di recesso, a favore dell’associato uscente, assoggettabile a tassazione separata (quadro RM del modello UNICO), a norma dell’art. 17, comma 1, lett. l), del TUIR: l’applicazione dell’istituto è, tuttavia, subordinata alla condizione che tra la
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