Niente presunzione di cessione per distruggere i beni inferiori a 10.000 euro
Il DL Sviluppo ha innalzato il costo dei beni distrutti o trasformati, per cui basta redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Dal 14 maggio 2011, per effetto dell’art. 7, comma 2, lettera z) del DL n. 70/2011, noto come Decreto Sviluppo (conv. L. n. 106/2011, la soglia del costo dei beni da distruggere per i quali è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è elevata a 10.000 euro. A questa modifica normativa non si è data la giusta attenzione che merita, vista l’importanza che ha con riguardo agli aspetti fiscali e contabili di un’azienda. In tema di controlli fiscali, per esempio, l’attestazione che la merce non sia giacente in magazzino perché distrutta, comporta che i verbalizzanti non possono presumere che la merce stessa sia stata venduta in “nero”. Giova, pertanto, puntualizzare, in estrema sintesi, alcuni aspetti.
La disciplina della distruzione dei beni è ...
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