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LETTERE

Non accettiamo acriticamente l’interpretazione dell’Agenzia

Lunedì, 5 settembre 2011

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Gentile direttore,
vorrei segnalare come, a mio giudizio, troppo spesso accada che molti colleghi, in occasione di incontri di formazione, seminari o anche in testi divulgativi utilizzino come fonte primaria per le loro deduzioni quanto affermato all’interno delle circolari pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

A tutti loro consiglierei di rileggersi con attenzione quanto affermato dalla Cassazione con la non recentissima (ma, a mio modesto parere, ancora attualissima) sentenza n. 2133 del 14 febbraio 2002 di cui mi limito, in questa sede, a citare un piccolo, ma molto significativo passo: “L’errore consiste nell’attribuire a dichiarazioni di conoscenza della specie del giudizio, adottate dall’amministrazione finanziaria nell’esercizio dei propri poteri di organizzazione e di informazione ai contribuenti, il valore di dichiarazioni di volontà normativa, equiparate, per di più, al rango di norme primarie”.

Spesso ci lamentiamo di quanto la nostra categoria si stia riducendo a diventare una mera estensione, mal retribuita e poco considerata, della stessa Agenzia: bene, qualcosa, nel nostro piccolo, per contrastare questo fenomeno la possiamo fare da subito e quel qualcosa potrebbe consistere anche nel non accettare acriticamente quanto a noi prospettato in materia d’interpretazione di norme primarie da parte dell’Agenzia nelle sue circolari, ma, al contrario, se da noi ritenuto non conforme a quanto espressamente detto dalla normativa o a quanto si possa da essa desumere applicando i criteri sussidiari della logica e della sistematicità (come peraltro fatto dalla Cassazione nella sopracitata sentenza), di contrastarlo con ogni mezzo che la legge mette a nostra disposizione dall’istanza di autotutela, alla segnalazione al Garante del contribuente per arrivare fino al ricorso in Commissione tributaria, senza avere troppi timori di difendere le nostre ragioni, se le riteniamo valide e conformi al volere del Legislatore.

Ad esempio, in materia di trust, quanto affermato dalle circolari dell’Agenzia non sta praticamente trovando alcun riscontro nella giurisprudenza di merito, che invece sta attribuendo sempre più valore alle tesi dei contribuenti che vogliono differito il momento della tassazione all’atto della devoluzione dei beni ai beneficiari finali e non già a quello di molto anteriore del conferimento di detti beni all’interno del trust stesso: orbene, tale interpretazione della normativa vigente appare indubbiamente quella più attinente alla volontà del Legislatore, con buona pace di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nelle sue “Circolari” (con la “C” minuscola).


Alfonso Mariella
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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