Studi di settore «omessi», rimedia l’integrativa
In caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti, l’applicazione delle sanzioni maggiorate è evitata presentando la dichiarazione integrativa
Come già esaminato sulle colonne di questo quotidiano, gli interventi apportati dalla manovra correttiva (DL 98/2011) alla disciplina degli studi di settore hanno incrementato le sanzioni applicabili nel caso di omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti. A decorrere dal 6 luglio 2011, infatti, a tale violazione sono applicabili:
- la sanzione fissa nella misura massima di 2.065 euro (art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97);
- le sanzioni previste per l’infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP maggiorate del 50%, qualora, a seguito di accertamento basato sugli studi di settore, l’Amministrazione proceda a rettifica delle relative dichiarazioni, a condizione che accerti un maggior reddito, una maggiore imposta o un maggior imponibile ...
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