Nelle esportazioni «franco fabbrica» si fa dogana in Italia
In caso contrario, lecito il recupero dell’IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria
L’art. 161, par. 5, del Codice doganale comunitario, di cui al Reg. CEE n. 2913/1992, dispone che la dichiarazione di esportazione deve essere depositata presso l’Ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.
La nozione di esportatore è fornita dall’art. 788 del Reg. CEE n. 2454/1993. È tale colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che, al momento della sua accettazione, è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci (par. 1). Tuttavia, quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga a una persona stabilita fuori della Comunità, in applicazione del contratto a base dell’esportazione, ...