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IL CASO DEL GIORNO

Nelle esportazioni «franco fabbrica» si fa dogana in Italia

/ Marco PEIROLO

Martedì, 15 novembre 2011

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L’art. 161, par. 5, del Codice doganale comunitario, di cui al Reg. CEE n. 2913/1992, dispone che la dichiarazione di esportazione deve essere depositata presso l’Ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.

La nozione di esportatore è fornita dall’art. 788 del Reg. CEE n. 2454/1993. È tale colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che, al momento della sua accettazione, è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci (par. 1). Tuttavia, quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga a una persona stabilita fuori della Comunità, in applicazione del contratto a base dell’esportazione, ...

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